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  • Limitazioni per Neopatentati


    ART. 117 COMMA 2 BIS


    .....Ai titolari di patente di guida di categoria B (rilasciata a partire dal 1 febbraio 2008) , il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. ......

     

    COME VA FATTO IL CALCOLO

     

    non basta leggere la potenza stampata sulla carta di circolazione per verificare se è consentito o no guidare un’auto: occorre fare il rapporto potenza-peso. Solo se il risultato è superiore a 50 la macchina è vietata al neopatentato. Per esempio, se la potenza del veicolo è di 80 kW (nelle nuove carte di circolazione il dato è alla voce P.2), e la tara è di 1.067 kg (voce «Massa a vuoto» nel riquadro 3 in basso a sinistra del foglio), il calcolo va effettuato così: 80 kW/1,067 t = 74,98 KW/t. In questo caso, l’auto è vietata. Per non sbagliare occorre armarsi di calcolatrice e santa pazienza.

    Cosa succederà ai trasgressori?

    Chi viola i divieti imposti ai neopatentati rischia una sanzione di 148 euro e, soprattutto, la sospensione della patente da 2 a 8 mesi. Ovviamente la limitazione dei 50 kW/t non si applica ai veicoli autorizzati adibiti al servizio degli invalidi, purché presenti in vettura.


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  • La patente "B"


    In questo forum potrai essere informato su:Visita medica;Rilascio foglio rosa e sua validità;Esami;Informazioni utili sui documenti necessari sia per i cittadini europei e non.
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  • Fai sentire la tua voce


    In questo post potrai dire la tua opinione. Esprimere un parere e comunicarci se il percorso formativo presso le nostre autoscuole è stato di tuo gradimento. In caso contrario ci fa piacere un tuo commento per aiutarci a migliorare e servire meglio il consumatore.
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  • Tutto quello che devi sapere per superare con successo l'esame di guida per patente "B"


    Per conoscere i trucchi e le istruzioni per superare con successo l'esame per conseguire la patente "B" basta entrare in questo forum. La lettura è riservata ai soli membri del forum. Vi preghiamo quindi di registrarVi se interessati all'argomento.
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  • C.Q.C. Carta di qualificazione del conducente


    Chi è obbligato, gli esentati, le scadenze, la domanda. Per leggere questo forum devi essere registrato.
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  • Entrata in vigore CQC trasporto merci


    Dal 10 settembre 2009, per condurre veicoli (mezzi pesanti per i quali è prevista la patente C-D-E) ad uso professionale per trasporto merci in conto terzi, sarà obbligatorio, per i conducenti possedere la Carta di Qualificazione del conducente (C.Q.C.).

    Sarà obbligatoria anche per il trasporto merci in conto proprio, qualora il dipendente sia assunto con la qualifica di autista, in quanto l'attività continuativa alla guida di veicoli pesanti lo rende un conducente professionista
    .

    Coloro i quali non la conseguiranno entro tale data non potranno proseguire l'attività lavorativa.

    Per ottenere la CQC è obbligatorio sostenere un'esame presso il competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito di un corso svolto presso un'autoscuola o idonea struttura autorizzata.

    Per tutti i conducenti, che hanno conseguito la patente di guida di categoria C antecedentemente al 04/04/2007, è possibile conseguire la CQC senza frequentare corsi e sostenere esami (rilascio per diritti acquisiti),semplicemente recandosi presso un'Autoscuola\Agenzia di Pratiche Auto ovvero presso il Dipartimento Trasporti Terrestri.

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  • Entrata in vigore CQC per trasporto passeggeri


    Dal 10 Settembre 2008, tutti i conducenti di veicoli per trasporto pubblico di passeggeri, per i quali è prevista la patente di guida di categoria D ovvero DE + certificato di abilitazione professionale di tipo KD, dovranno essere muniti della Carta di Qualificazione del Conducente per Trasporto Passeggeri (C.Q.C.).
    Di fatto, l'attuale KD sarà sostituito dalla CQC e, tutti i conducenti, che entro tale data non l'avranno conseguita, non potranno contuinare a svolgere l'attività lavorativa. 
    Per ottenere la CQC è obbligatorio sostenere un'esame presso il competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito di un corso svolto presso un'autoscuola o idonea struttura autorizzata

    Per tutti i conducenti, che hanno conseguito la patente di guida di categoria C antecedentemente al 04/04/2007, è possibile conseguire la CQC senza frequentare corsi e sostenere esami (rilascio per diritti acquisiti),semplicemente recandosi presso un'Autoscuola\Agenzia di Pratiche Auto ovvero presso il Dipartimento Trasporti Terrestri.


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  • Chi è esentato


    TRASPORTO DI PERSONE

    Dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE, che sostituirà a tutti gli effetti il "vecchio" certificato di abilitazione professionale di tipo KD. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus ed autoarticolati in conto proprio, che effettueranno trasporto di persone PRIVATO (es.,trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell'impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc...). Attenzione: tutti i conducenti che trasportano persone in conto proprio(privato), assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.

    TRASPORTO DI MERCI

    Dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI COSE, che affiancherà la patente prevista. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l'attività dell'impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell'attività dell'impresa. Ad esempio un'impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.).Attenzione: tutti i conducenti che trasportano merci in conto proprio, assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.

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  • Chi ha l'obbligo di conseguire la CQC


    TRASPORTO DI PERSONE

    Dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE, che sostituirà a tutti gli effetti il "vecchio" certificato di abilitazione professionale di tipo KD. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus ed autoarticolati in conto proprio, che effettueranno trasporto di persone PRIVATO (es.,trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell'impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc...). Attenzione: tutti i conducenti che trasportano persone in conto proprio(privato), assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.

    TRASPORTO DI MERCI

    Dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI COSE, che affiancherà la patente prevista. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l'attività dell'impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell'attività dell'impresa. Ad esempio un'impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.).Attenzione: tutti i conducenti che trasportano merci in conto proprio, assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.

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  • Chi può chiedere la CQC senza esami (rilascio per documentazione)


    La normativa sulla Carta di Qualificazione del Conducente prevede che alcune categorie di conducenti, possano richiedere la CQC, in esenzione da corso ed esame, a condizione che venga richiesta entro i tre anni dall'entrata in vigore della stessa.

    TRASPORTO PERSONE

    Tutti i conducenti, che posseggono l'abilitazione professionale di tipo KD, conseguita antecedentemente al 04/04/2007, potranno richiedere la CQC per TRASPORTO PERSONE, recandosi presso un'autoscuola o studio di consulenza automobilistica autorizzato oppure presso una qualsiasi sede del Dipartimento Trasporti Terrestri muniti di due foto formato tessera + fotocopia patente + fotocopia KD ( che, all'emissione della carta di qualificazione del conducente sarà ritirato dall'ufficio ). Si ricorda che per mantenere il KB ( incluso nel KD ) se ne dovrà fare apposita richiesta, pagando i diritti e valori bollati corrispondenti, diversamente verrà annullato. In effetti la C.Q.C. per Trasporto Persone sostituisce di fatto il KD, ma non il KB.

    TRASPORTO MERCI

    Tutti i conducenti, possessori di patente C, conseguita antecedentemente al 04/04/2007, potranno richiedere la CQC per TRASPORTO di MERCI, recandosi presso un'autoscuola o studio di consulenza automobilistica autorizzato oppure presso una qualsiasi sede del Dipartimento Trasporti Terrestri muniti di due foto formato tessera + fotocopia patente. Il costo è simile a quello del duplicato patente di guida.

    * Tutti i conducenti, possessori alla data del 04/04/2007 sia della patente C che di KD potranno richiedere il rilascio di entrambe le CQC.

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  • Corsi per il conseguimento CQC


    I corsi per il conseguimento della CQC, saranno composti di 260 ore di teoria ( per le materie vedi Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e Decreto 7 febbraio 2007 del Ministero dei Trasporti sulla "gestione dei punti per la CQC" ) + 20 ore di guida su mezzi pesanti.
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  • normativa CQC


    I corsi per il conseguimento della CQC, saranno composti di 260 ore di teoria ( per le materie vedi Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e Decreto 7 febbraio 2007 del Ministero dei Trasporti sulla "gestione dei punti per la CQC" ) + 20 ore di guida su mezzi pesanti.
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